Art. 64.
(Giudizio di rinvio).

      1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa al tribunale tributario o alla corte d'appello tributaria la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza, nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado, in quanto applicabili.
      2. Se la riassunzione non avviene entro il termine perentorio di cui al comma 1 o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, il processo si estingue nel grado in cui si trova e si tiene conto soltanto della sentenza impugnata.
      3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, deve essere prodotta copia autentica della sentenza della Corte di cassazione.
      4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel processo in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste ed eccezioni diverse da quelle

 

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prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza della Corte di cassazione.
      5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria adita, senza indugio, deve richiedere alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.